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Novità per le PMI su sicurezza sul lavoro e smart working

Il 4 marzo 2026 è stata approvata in via definitiva la legge annuale sulle PMI, che introduce alcune novità rilevanti in materia di sicurezza sul lavoro, formazione dei lavoratori e lavoro agile (smart working).

Il provvedimento punta a semplificare alcuni adempimenti per le imprese di piccole e medie dimensioni e allo stesso tempo rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori, introducendo nuovi obblighi e modalità operative per le aziende.

Semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro

Con l’obiettivo di alleggerire gli adempimenti burocratici delle PMI, la legge introduce alcune semplificazioni legate ai modelli di organizzazione e gestione (MOG), che dovranno essere proporzionati alla dimensione aziendale.

Il legislatore ha previsto che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge l’INAIL elabori modelli di organizzazione e gestione specifici per le microimprese e per le PMI. Tali modelli saranno definiti in collaborazione con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative.

Formazione dei lavoratori durante i periodi di CIG

Un’altra novità riguarda la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro durante i periodi di integrazione salariale.

La legge prevede infatti che i periodi di trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale, collegati alla riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, rientrino tra le situazioni nelle quali è previsto l’obbligo di erogare formazione ai lavoratori.

L’addestramento potrà essere effettuato anche mediante l’utilizzo di tecnologie avanzate di simulazione, sia in ambienti reali sia virtuali. Nel caso in cui il lavoratore rifiuti di partecipare ai corsi di formazione previsti, potrà decadere dal diritto alla prestazione di sostegno al reddito.

Sicurezza sul lavoro nello smart working

La legge annuale sulle PMI introduce inoltre disposizioni specifiche per la sicurezza sul lavoro nello smart working, cioè nelle situazioni in cui la prestazione lavorativa viene svolta in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.

In questi casi il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), almeno una volta all’anno, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

L’informativa deve includere anche i rischi legati all’utilizzo dei videoterminali e ad altri strumenti tecnologici utilizzati nello svolgimento del lavoro agile.

Le imprese dovranno inoltre dotarsi di sistemi che consentano di tracciare l’avvenuta consegna dell’informativa, sia per dimostrare l’adempimento dell’obbligo normativo sia per garantire la corretta tutela del lavoratore.

Non sarà quindi sufficiente predisporre il documento informativo: le aziende dovranno anche conservare prove documentali della sua consegna.

In caso di mancato adempimento dell’obbligo di informativa annuale, si applica la sanzione penale prevista dall’art. 55, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 81/2008, che prevede l’arresto da 2 a 4 mesi oppure un’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

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